Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and references to first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emwindowaifo Vivian inadmissible due to the generic nature of her complaint regarding the reasoning of the lower court. Vivian argued a defect in the motivation of the judgment confirming her conviction for the crime defined in articles 624-625 of the Penal Code, but failed to provide specific legal grounds or precise references to the contested reasoning. The court ruled that the territorial court had adequately justified its assessment of liability, rendering the appeal void for lack of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise enumeration of legal reasons and specific references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMWINDOWAIFO VIVIAN nato il 30/01/1970 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Emwindowaifo Vivian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha ampiamente e correttamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere