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Ordinanza — n. 12371/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and generic assertions regarding theft prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salerno Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as merely reiterative of previous grievances without new confrontation, while the second ground was dismissed as a generic assertion contradicting the lower courts' factual reconstruction. The court upheld the lower court's finding that the store director qualified as a holder of the item, citing established case law on theft prosecution requirements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already addressed in the contested judgment or if it relies on generic assertions that contradict the factual findings of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds generic assertions rejection theft prosecution requirements store director custody procedural costs award reiterative grievances furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv.
Sciuscio, Rv. 255975
40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di La Spezia aveva condannato Salerno Antonino per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche memoria scritta); - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte territoriale aveva correttamente osservato che la querela era stata presentata dal direttore del negozio (in servizio al momento del fatto), che andava considerato come detentore qualificato della cosa; che si tratta di un'affermazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante <<sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione>> (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696;

Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975). - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che mancherebbe la prova che il querelante rivestisse la qualifica di direttore, è generico, risolvendosi in una mera asserzione, che si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore