Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and precise references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a reform of the sentencing based on Articles 43 and 624 of the Penal Code but failed to provide specific legal reasons or precise references to the lower court's motivation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, lacking a precise enumeration of legal reasons and specific references to the motivation of the contested act.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISIMBRIO PAOLO UMBERTO nato a NOVI LIGURE il 30/03/1971 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova aveva riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, con la quale Sisimbrio Paolo Umberto era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43 e 624 cod. pen., è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, in ordine al giudizio di responsabilità, ha reso ampia e corretta motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.