Italian Court dismisses criminal appeal as generic and lacks specific legal grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino La Mattina inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal arguments. The appellant challenged the confirmation of a conviction for theft under Article 624-625 of the Penal Code, alleging errors in motivation and legal application under Article 56. The court rejected these claims because the appeal failed to pinpoint precise legal defects in the lower court's reasoning, rendering it insufficient for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic and lacks a precise enumeration of legal grounds justifying the review and corresponding references to the contested decision's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ANTONINO nato a PALERMO il 03/04/1990 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che La Mattina Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 cod. pen., è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha ampiamente e correttamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente