Ordinanza — n. 12366/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE CLAUDIO GIOVANNI nato a BERGAMO il 13/10/1961 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado inflitta a MALTESE CLAUDIO GIOVANNI limitatamente al delitto di cui agli artt.482 e 477 cod. pen. (contraffazione di una patente di guida), con rideterminazione della relativa pena; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12366/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. nonché il vizio motivazionale in punto di prova della responsabilità dell'imputato, è inammissibile per conclamata genericità, in quanto non individua specifici ed inopinabili travisamenti delle prove dichiarative e documentali, e, comunque, perché non consentito nel giudizio di legittimità, in quanto diretto, attraverso mere doglianze in fatto, a suggerire una rivalutazione delle prove (in particolare delle testimonianze rese dal Sig.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE CLAUDIO GIOVANNI nato a BERGAMO il 13/10/1961 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado inflitta a MALTESE CLAUDIO GIOVANNI limitatamente al delitto di cui agli artt.482 e 477 cod. pen. (contraffazione di una patente di guida), con rideterminazione della relativa pena; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. nonché il vizio motivazionale in punto di prova della responsabilità dell'imputato, è inammissibile per conclamata genericità, in quanto non individua specifici ed inopinabili travisamenti delle prove dichiarative e documentali, e, comunque, perché non consentito nel giudizio di legittimità, in quanto diretto, attraverso mere doglianze in fatto, a suggerire una rivalutazione delle prove (in particolare delle testimonianze rese dal Sig.
Simone Micci e dal Maresciallo Belloni e della produzione documentale del P.M) [Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944], pur in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 4 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva reiterata e specifica, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inedito, atteso che dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, siccome riportata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3, terzo e quarto capoverso) risulta esclusivamente che l'appellante si era lagnato del diniego della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, invocando, previo loro riconoscimento, una mitigazione della pena; trattasi, peraltro, di questione non scrutinabile ex officio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., essendo richiesta una verifica di merito (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023