Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory legal representation requirement post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the personal appeal inadmissible because the appellant filed it without a qualified lawyer after the 2017 law removed the option for personal representation. The appellant argued for personal filing rights, but the Court noted that the legislature intentionally required technical representation for cassation appeals due to the high qualification needed. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for legal representation in cassation appeals is mandatory and excludes personal filing, as the legislature deemed technical expertise essential for this stage of litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE TOMMASO nato a CATANIA il 01/01/1971 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Ldato avviso alle parti; o' udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN Dnurro Considerato che Tommaso Leone ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, adducendo stringatissimi motivi a sostegno; ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) -- di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere est