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Ordinanza — n. 12318/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the preliminary judgment lacked a preliminary review under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, noting that post-reform, appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality, which were not met here.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are restricted to specific statutory grounds; appeals based on the absence of a preliminary review are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review preliminary review requirement procedural exhaustion legal qualification error motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Rachid Boughlem, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., emessa nei confronti di Rachid Boughlem, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGHLEM RACHID nato il 05/12/1977 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO'dato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; r'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Rachid Boughlem, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente