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Ordinanza — n. 12317/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally after 2017 law requiring professional defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 law took effect. The appellant argued for personal representation, but the Court noted that the new statute removed the option for personal filing and now mandates representation by a qualified defense attorney. Consequently, the Court ruled that the appeal must be submitted by a professional, leading to its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63, legge 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; personal filing is inadmissible after the legislative change, as the high qualification required for cassation justifies excluding personal representation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense counsel requirement Cassation procedure reform legal representation mandate diritto a un difensore azione costitutiva revisione della costituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) -- di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo del:erminare in euro cinquecento;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAHMAD ALI nato il 19/07/1980 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE: di RIMINI avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ali Alahmad ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, facendo riserva di deposito dei motivi cui non ha dato seguito; ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) -- di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo del:erminare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consi.I.- estensore I