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Ordinanza — n. 12316/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on gun possession and money laundering, ruling facts and sentencing are unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fasli Faslia inadmissible regarding charges of gun possession and money laundering. The appellant argued for reduced sentencing, but the court held that possession of an unmarked firearm inherently proves the intent to conceal illegal origin. Consequently, the court affirmed the lower court's findings on facts and the exercise of sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 648 c.p.: Possession of an unmarked firearm inherently proves the crime of money laundering, rendering factual findings unreviewable on appeal; sentencing discretion remains insulated from higher court scrutiny unless arbitrary.

Parole chiave

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money laundering gun possession unmarked firearm sentencing discretion appeal inadmissibility factual findings Italian Criminal Code infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
in riferimento a una pistola recante la matricola abrasa, e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che tanto il primo che secondo motivo, da trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate (concernenti la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 648 c.p.
Art. 133 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 192 cod. proc. pen
in riferimento a una pistola recante la matricola abrasa, e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che tanto il primo che secondo motivo, da trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate (concernenti la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina
110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASLIA FASLI nato 11 17/04/1983 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Fasli Faslia ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di l'Aquila, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. in riferimento a una pistola recante la matricola abrasa, e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che tanto il primo che secondo motivo, da trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate (concernenti la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione, insussistenti giusta la tesi difensiva poiché legati all'insufficiente elemento della clandestinità dell'arma), sono inammissibili in quanto interamente versati in fatto e dedotti in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868); quanto al terzo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'alt. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero indicati dalla difesa, a tal fine valorizzabili; considerato, infine, che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché detta generica doglianza oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4[2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende