Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of merits and lack of procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal by the Argentato brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to exclude recidivism and deny generic mitigating circumstances, claiming their waiver of merits constituted an admission of responsibility. The court rejected this, noting that the lower court properly assessed recidivism based on concrete conduct rather than mere prior records and that the waiver of merits did not invalidate the factual findings on mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, 62-bis cod. pen.; The waiver of merits by the appellant does not constitute an admission of responsibility that precludes the court from evaluating recidivism and mitigating circumstances based on the concrete facts and conduct established in the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARGENTATO CARMINE nato a NAPOLI il 01/12/1982 ARGENTATO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 06/06/2000 ARGENTATO GAETANO nato a NAPOLI il 06/02/1971 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Carmine Argentato, Alessandro Argentato e Gaetano Argentato ricorrono per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deducono - con un unico atto di ricorso - un unico, articolato motivo relativo alla violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e al vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della recidiva e di diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, queste ultime da riconoscersi anche a fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di merito da parte dei ricorrenti che - giusta la tesi difensiva - costituisce una sorta di ammissione di responsabilità, da valorizzare ai fini indicati; ritenuto che, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.
U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei real:i, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali e, difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali , ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose parzialmente omogenee per tipo d'illecito - che ha minuziosamente ricostruito in fatto, nonostante la rinuncia dei motivi di merito - e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; ricordato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi (quali la gravità delle condotte e la personalità negativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere