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Ordinanza — n. 12310/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds not raised in second instance and generic penalty increase arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12310/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant introduced new grounds regarding the absorption of firearm possession into carrying charges that were never raised in the second instance. Additionally, the court rejected the complaint about insufficient motivation concerning penalty increases for satellite crimes as too generic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it deduces issues not raised in the second instance, and complaints regarding the motivation of penalty increases for continued crimes must be specific rather than generic to be admissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds in cassation penalty increase motivation continued crime sentencing Cassa delle ammende fine

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Legge n. 895 del 1967
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. Li. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINOLA SERGIO nato a MOLFETTA il 10/03/1976 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Sergio Farinola ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, in primo luogo, la violazione degli aitt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione in punto di mancato assorbimento della condotta di detenzione dell'arma da fuoco in quello di porto della stessa arma, così introducendo una doglianza che non era stata oggetto dei motivi di appello e che sarebbe, comunque, ricompresa nella rinuncia a tutti i motivi di merito svolta dall'imputato nel giudizio di secondo grado; ricordato che «È inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 2, n. 29707 del 08/0:3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato altresì che l'ulteriore motivo di ricorso, in punto di omessa motivazione sul quantum di aumenti a titolo di continuazione, è inammissibile per genericità oltre che in antitesi con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale se è ben vero che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», è stato tuttavia precisato «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez.

Li. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, considerati gli aumenti contenuti (rispettivamente di quattro mesi di reclusione e di due mesi di reclusione) previsti per i due reati satellite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore