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Ordinanza — n. 12308/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12308/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12308/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA PASQUALE nato a SALERNO il 21/05/1961 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente, Pasquale Renna, deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente, Pasquale Renna, deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva criminalità persistente precedenti penali rilevanti mantenimento della carcerazione di sicurezza collegamento speciale differimento dell'esecuzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA PASQUALE nato a SALERNO il 21/05/1961 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente, Pasquale Renna, deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationern al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza (clan Cesarano) nella quale risulta inserito a massimi livelli, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati da un canto, gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio e, dall'altro, le plurime sanzioni disciplinari e la gravissima e recente (2019) condotta serbata nei riguardi di un magistrato del Pubblico Ministero della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, al quale Renna si era rivolto ricordandogli la propria caratura criminale («tu non sai chi sono io, sono Pasquale Renna, camorrista»), soggiungendo che gli avrebbe «mangiato la testa»; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio