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Ordinanza — n. 12305/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on continuity of crimes due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of crimes. The appellant argued that multiple offenses constituted a single criminal design based on uniformity and temporal proximity, citing binding precedent. The Court found the lower judge's reasoning sound, noting distinct motives, varying conduct, and significant time gaps that disproved a unified volitional decision.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of premeditation and unified volition, meaning mere homogeneity of violations or spatial-temporal proximity is insufficient without evidence of a single underlying deliberation.

Parole chiave

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continuity of crimes unified criminal design judicial execution volitional decision inadmissible appeal delitto contro l'ambiente reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Oronzo Cosimo Ronnie Conte ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Oronzo Cosimo Ronnie Conte ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ORONZO COSIMO RONNIE nato a MESAGNE il 27/06/1986 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Oronzo Cosimo Ronnie Conte ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, trattandosi di «reati contro l'amministrazione della giustizia e contro la persona, sintomatici di uno specifico modo di essere del prevenuto che non subisce alcuna modifica comportamentale nonostante si sia confrontato con diverse donne», peraltro commesse in un limitato arco temporale; ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111. del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in materia e, segnatamente, quello secondo il quale l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i 'quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); rilevato, invero, che nel provvedimento impugnato si sono evidenziati, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale, la diversità delle condotte poste in essere e dei beni giuridici coinvolti, infine la contingenza delle situazioni in cui di volta in volta è maturata la spinta criminale ed i distinti moventi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26