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Ordinanza — n. 12304/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inadmissibility of prison sentence reduction request under Art. 184 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Riina's cassation appeal inadmissible against the Palermo Court of Assizes' order rejecting his request to reduce his life sentence to thirty years. The Court of Assizes correctly ruled the request inadmissible as repetitive and found no legal grounds for sentence modification under Article 184 of the Penal Code. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the lower court properly addressed the procedural bar and refused to evaluate the merits of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 184 cod. pen.: The Court of Execution's declaration of inadmissibility for a repetitive request to modify a life sentence is valid when the statutory prerequisites for reduction are absent, precluding the Supreme Court from reviewing the merits.

Parole chiave

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inadmissibility declaration repetitive request life sentence reduction Article 184 Penal Code Court of Execution procedural bar merits review sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
pen.; considerato che il ricorso, lungi dal confrontarsi con tali congrue motivazioni, specificamente concernenti la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 184 cod. pen.
Art. 72, comma 1 cod. pen.
pen., sia sotto il profilo della non avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo, sia sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di isolamento diurno ex art. 72, comma 1 cod.
Corte Cost. n. 210 del 2013
Italia, recepiti da Corte Cost. n. 210 del 2013, nonché dalle Sez.
Corte Cost. n. 186 del 2000
art. 184 cod. pen
art. 72, comma 1 cod. pen
pen., sia sotto il profilo della non avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo, sia sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di isolamento diurno ex art. 72, comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia
Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIINA GIOVANNI nato a PALERMO il 21/02/1976 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 della CORTE ASSISE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giovanni Riina ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile le istanze intese a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, inflitta con sentenza della Corte di assise di Palermo in data 23 novembre 2001, irrevocabile il 24 gennaio 2005, in quella di trent'anni di reclusione, alla luce dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 7 d. Igs. n. 341 del 2000 e deduce - con un unico e articolato motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in punto declaratoria d'inammissibilità delle istanze come sopra formulate in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c.

Italia, recepiti da Corte Cost. n. 210 del 2013, nonché dalle Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650; rilevato che - quanto alla richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni anni di reclusione - il Giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, siccome reiterativa di numerose altre di identico tenore, l'ultima delle quali in data 22 gennaio 2019; rilevato altresì che con riferimento alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 184 cod. pen. lo stesso Giudice ha adeguatamente motivato sull'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 184 cod. pen., sia sotto il profilo della non avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo, sia sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di isolamento diurno ex art. 72, comma 1 cod. pen.; considerato che il ricorso, lungi dal confrontarsi con tali congrue motivazioni, specificamente concernenti la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., introduce valutazioni di merito in questa sede non consentite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I