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Ordinanza — n. 12301/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBERIATI SALVATORE nato a PETILIA POLICASTRO il 05/11/1966 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Salvatore Comberiati ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie tra le sentenze indicate ai n. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'istanza, posto che si tratta di reati tutti collegati al sodalizio criminale di cui l'istante è stato dichiarato partecipe, come emergerebbe dalla documentazione (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio) allegata alle memorie prodotte rispettivamente in data 12 gennaio e 2 maggio, immotivatamente neglette; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le suindicate sentenze muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); considerato che la tesi, contraria, avallata dalla difesa è fondata non già sul confronto delle argomentazioni che il giudice dell'esecuzione ha correttamente tratto dalle decisioni di cognizione divenute cosa giudicata, bensì su elementi estrinseci (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni di un unico propalante), certamente inidonee a disarticolare il ragionamento dallo stesso giudice posto a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto.alle questioni dedotte, in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie tra le sentenze indicate ai n. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'istanza, posto che si tratta di reati tutti collegati al sodalizio criminale di cui l'istante è stato dichiarato partecipe, come emergerebbe dalla documentazione (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio) allegata alle memorie prodotte rispettivamente in data 12 gennaio e 2 maggio, immotivatamente neglette; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le suindicate sentenze muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); considerato che la tesi, contraria, avallata dalla difesa è fondata non già sul confronto delle argomentazioni che il giudice dell'esecuzione ha correttamente tratto dalle decisioni di cognizione divenute cosa giudicata, bensì su elementi estrinseci (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni di un unico propalante), certamente inidonee a disarticolare il ragionamento dallo stesso giudice posto a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto.alle questioni dedotte, in euro tremila.

Parole chiave

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concorso ideale reati connessi correità formazione di una pena complessiva delitto collettivo reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Salvatore Comberiati ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBERIATI SALVATORE nato a PETILIA POLICASTRO il 05/11/1966 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore Comberiati ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie tra le sentenze indicate ai n. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'istanza, posto che si tratta di reati tutti collegati al sodalizio criminale di cui l'istante è stato dichiarato partecipe, come emergerebbe dalla documentazione (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio) allegata alle memorie prodotte rispettivamente in data 12 gennaio e 2 maggio, immotivatamente neglette; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le suindicate sentenze muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); considerato che la tesi, contraria, avallata dalla difesa è fondata non già sul confronto delle argomentazioni che il giudice dell'esecuzione ha correttamente tratto dalle decisioni di cognizione divenute cosa giudicata, bensì su elementi estrinseci (decreto applicativo di misura di prevenzione e dichiarazioni di un unico propalante), certamente inidonee a disarticolare il ragionamento dallo stesso giudice posto a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto.alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere esten