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Ordinanza — n. 12300/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on criminal continuity claim due to lack of specific planning evidence and heterogeneous crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize criminal continuity for separate offenses. The appellant argued that violations against public administration and public faith, committed by a Carabinieri officer, shared a single criminal design due to their homogeneity. The court ruled that the lower court correctly applied principles requiring proof of premeditation and noted the crimes were heterogeneous, executed in different modes, and separated by nearly two years. Consequently, the appeal was dismissed as generic, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires proof of premeditation and a general program of action, not merely homogeneity of violations or spatial-temporal proximity, which alone cannot establish a single underlying deliberation.

Parole chiave

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criminal continuity premeditation requirement heterogeneous offenses inadmissible appeal public administration crimes criminalità persistente reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Massimo Prota ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Massimo Prota ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA MASSIMO nato a MANFREDONIA il 23/01/1974 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Massimo Prota ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato altresì che con un unico, articolatissimo motivo di ricorso deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, attesa l'omogeneità delle violazioni che - si evidenzia - riguardano reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica posti in essere dal ricorrente nell'esercizio delle funzioni di Appuntato scelto dell'arma dei Carabinieri di Senigallia; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratto della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294); rilevato che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano di natura eterogenea (quelli di cui agli art. 317, 323 e 479 cod. pen. posti in essere in occasione di controlli della circolazione stradale, mentre gli altri 2 t// consistenti nell'appropriazione di sostanza stupefacente in occasione di perquisizione e sequestri), eseguiti con modalità affatto differenti, distanti tra loro (di quasi due anni) e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023