Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by George Saloum, rendering the request inadmissible under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by George Saloum inadmissible because he formally withdrew the request via a notarized act on January 9, 2023. Saloum had initially challenged a preliminary judge's order rejecting his suspension request for concurrent penalty execution due to an obstructive offense. The court ruled that this withdrawal legally extinguished the appeal, resulting in a judgment of inadmissibility and a fine of five hundred euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal withdrawal of a cassation appeal by the appellant renders the request inadmissible and subjects the appellant to the payment of procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALOUM GEORGE nato il 05/05/1992 avverso il decreto del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che George Saloum aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti in relazione ad un reato ritenuto ostativo; ,li...21.0(1,131 I,112 rilevato che prouquiouta ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 9 gennaio 2023, a firma dello stesso Saloum, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Con