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Ordinanza — n. 12297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of reparative conduct and employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of home detention and probation. The appellant argued that the judge relied solely on the absence of reparative acts and employment, ignoring 270 days of early release and good behavior. The court found the trial judge's discretionary assessment of residual danger and lack of reintegration potential to be legally sound and fully motivated.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; The granting of alternative measures to detention is subject to the specialized judge's discretionary evaluation of the convict's merit and suitability for social reintegration, requiring a balanced consideration of all relevant factors including treatment evolution and lack of reparative conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole benefit denial probation service assignment residual social danger reparative conduct requirement discretionary judicial assessment early release days inadmissible appeal misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Art. 47 Ord. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURI ANDREA nato a ROMA il 16/10/1993 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Andrea Lauri ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime di detenzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e, con due distinti motivi, denuncia che il giudice specializzato avrebbe negato l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova sulla sola scorta dell'assenza di condotte riparatorie e di attività lavorativa e che è pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, nonostante il ricorrente avesse fruito di ben 270 giorni di liberazione anticipata (il cui presupposto è la partecipazione all'opera di rieducazione), nonché della regolare condotta attestata dall'Autorità preposta ai controlli; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921); ricordato anche nel caso dell'affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che è nell'alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (si evidenziano invero la devianza risalente a epoca recente e la mancanza di impegno riparativo ovvero risarcitorio e di lavoro lecito, quindi con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità - le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione all'unica misura astrattamente concedi bile; considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementi l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto, inoltre, che la valutazione compiuta dal Tribunale si profila congrua anche laddove ha posto in risalto che il condannato, non ha dato segnali tangibili in ordine all'effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno riparatoria nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto ancora al conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mostrato un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare, allo stato, una solida prognosi inerente all'esclusione di ogni sua residua pericolosità sociale; ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell