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Ordinanza — n. 12294/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12294/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINO NICOLA nato a SAPONARA il 22/08/1960 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Nicola Bertino, amministratore unico e legale rappresentante della cooperativa sociale Orione, avente in gestione la casa di riposo per anziani "Il Monastero", ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 443 cod. pen. e 5 legge n. 283 del 1962 e lamenta, con un unico, articolato motivo di ricorso, che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata erroneamente basata sulla sua qualifica formale, in assenza del requisito dell'agire informato" che presidia la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen., poiché emergeva come egli, di professione ragioniere, si limitasse a verificare la sola gestione contabile della società; considerato che, sotto altro profilo, il ricorrente deduce la erronea individuazione dell'elemento psicologico del reato nell'asserito disinteresse serbato nei riguardi della casa di riposo; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che con esso vengono riproposte censure già dedotte in appello e adeguatamente superate dalla Corte territoriale che, quanto alla condotta materiale, ha con motivazione articolata (p. 5 della sentenza) chiarito i motivi per i quali, rispetto alla condotta dell'imputato sussiste, in relazione, una causalità quanto meno di tipo omissivo, stante la posizione di garanzia da lui rivestita nella qualità richiamata e, quanto all'elemento psicologico del reato, ha affermato che sussiste il dolo generico che ha ricordato essere integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e che la sua individuazione è avvenuta attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza (Sez. 1, n. 30113 del 06/02/2003, Fasiol, Rv. 225457-01), dunque motivando (p.7 della sentenza), in modo non illogico, come la grande quantità di farmaci scaduti e non smaltiti né restituiti ai parenti degli ospiti, fosse espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d'indifferenza, che rendeva prevedibile e probabile la somministrazione degli stessi, sconfinando, sotto il profilo dell'accettazione del rischio, nel dolo eventuale; rilevato che con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterate le medesime censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 443 cod. pen. e 5 legge n. 283 del 1962 e lamenta, con un unico, articolato motivo di ricorso, che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata erroneamente basata sulla sua qualifica formale, in assenza del requisito dell'agire informato" che presidia la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen., poiché emergeva come egli, di professione ragioniere, si limitasse a verificare la sola gestione contabile della società; considerato che, sotto altro profilo, il ricorrente deduce la erronea individuazione dell'elemento psicologico del reato nell'asserito disinteresse serbato nei riguardi della casa di riposo; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che con esso vengono riproposte censure già dedotte in appello e adeguatamente superate dalla Corte territoriale che, quanto alla condotta materiale, ha con motivazione articolata (p. 5 della sentenza) chiarito i motivi per i quali, rispetto alla condotta dell'imputato sussiste, in relazione, una causalità quanto meno di tipo omissivo, stante la posizione di garanzia da lui rivestita nella qualità richiamata e, quanto all'elemento psicologico del reato, ha affermato che sussiste il dolo generico che ha ricordato essere integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e che la sua individuazione è avvenuta attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza (Sez. 1, n. 30113 del 06/02/2003, Fasiol, Rv. 225457-01), dunque motivando (p.7 della sentenza), in modo non illogico, come la grande quantità di farmaci scaduti e non smaltiti né restituiti ai parenti degli ospiti, fosse espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d'indifferenza, che rendeva prevedibile e probabile la somministrazione degli stessi, sconfinando, sotto il profilo dell'accettazione del rischio, nel dolo eventuale; rilevato che con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterate le medesime censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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medicinali cattiva gestione somministrazione coatta di farmaci nonostante le contrarie riserve mediche responsabilità medica responsabilità del gerente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINO NICOLA nato a SAPONARA il 22/08/1960 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Nicola Bertino, amministratore unico e legale rappresentante della cooperativa sociale Orione, avente in gestione la casa di riposo per anziani "Il Monastero", ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 443 cod. pen. e 5 legge n. 283 del 1962 e lamenta, con un unico, articolato motivo di ricorso, che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata erroneamente basata sulla sua qualifica formale, in assenza del requisito dell'agire informato" che presidia la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen., poiché emergeva come egli, di professione ragioniere, si limitasse a verificare la sola gestione contabile della società; considerato che, sotto altro profilo, il ricorrente deduce la erronea individuazione dell'elemento psicologico del reato nell'asserito disinteresse serbato nei riguardi della casa di riposo; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che con esso vengono riproposte censure già dedotte in appello e adeguatamente superate dalla Corte territoriale che, quanto alla condotta materiale, ha con motivazione articolata (p. 5 della sentenza) chiarito i motivi per i quali, rispetto alla condotta dell'imputato sussiste, in relazione, una causalità quanto meno di tipo omissivo, stante la posizione di garanzia da lui rivestita nella qualità richiamata e, quanto all'elemento psicologico del reato, ha affermato che sussiste il dolo generico che ha ricordato essere integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e che la sua individuazione è avvenuta attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza (Sez. 1, n. 30113 del 06/02/2003, Fasiol, Rv. 225457-01), dunque motivando (p.7 della sentenza), in modo non illogico, come la grande quantità di farmaci scaduti e non smaltiti né restituiti ai parenti degli ospiti, fosse espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d'indifferenza, che rendeva prevedibile e probabile la somministrazione degli stessi, sconfinando, sotto il profilo dell'accettazione del rischio, nel dolo eventuale; rilevato che con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterate le medesime censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle