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Ordinanza — n. 12293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANGELO nato a TARANTO il 24/08/1949 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Angelo Basile ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895 del 1967 e, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di interpretazione delle conversazioni captate, avendo i giudici di merito illogicamente esteso il quadro indiziario riguardante i coimputati Alagni e Ciaccia al ricorrente che, invece, non ha mai disposto delle armi né ne ha ricevute; ritenuto che il ricorso deduce un motivo non consentito oltre che manifestamente infondato, dovendosi sotto il primo profilo richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Angelo Basile ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895 del 1967 e, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di interpretazione delle conversazioni captate, avendo i giudici di merito illogicamente esteso il quadro indiziario riguardante i coimputati Alagni e Ciaccia al ricorrente che, invece, non ha mai disposto delle armi né ne ha ricevute; ritenuto che il ricorso deduce un motivo non consentito oltre che manifestamente infondato, dovendosi sotto il primo profilo richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi bene sequestrato arma personale convalida del sequestro detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
895 del 1967 e, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANGELO nato a TARANTO il 24/08/1949 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Angelo Basile ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895 del 1967 e, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di interpretazione delle conversazioni captate, avendo i giudici di merito illogicamente esteso il quadro indiziario riguardante i coimputati Alagni e Ciaccia al ricorrente che, invece, non ha mai disposto delle armi né ne ha ricevute; ritenuto che il ricorso deduce un motivo non consentito oltre che manifestamente infondato, dovendosi sotto il primo profilo richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); sotto altro profilo il ricorso non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale che, muovendo dalle conversazioni captate, valutate criticamente, chiarisce le ragioni per le quali ritiene che il ricorrente sia nella attuale disponibilità di una "pistola piccola... più piccola della 38" e di "quella grande", laddove il riferimento ad altre armi da acquisirsi riguarda il prosiegui della conversazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consig , e estensore Il