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Ordinanza — n. 12282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAVOGLIA INES natm NAPOLI il 29/10/1974 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Ines Buonavoglia ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D. Igs. n. 159 del 2011 e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che non vi era prova della sussistenza del reato contestato, non essendo le dichiarazioni del teste verbalizzante idonee a garantire che l'imputata non si trovasse nella propria abitazione; ritenuto che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, siccome interamente versato in fatto e che deduce censure tese ad ottenere un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato, invero, che la ricorrente non si confronta con la piana ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale ella era certamente fuori dell'abitazione al momento del controllo, come si evince dalle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria m.11o Fontana Basile, il quale ha dichiarato di aver distintamente udito il suono del campanello proveniente dall'appartamento dell'imputata stessa, sicché apodittica è l'affermazione contenuta nel ricorso (non a caso espressa in termini meramente ipotetici) secondo la quale detto suono avrebbe potuto provenire da altro appartamento dello stabile; ricordato che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) e che non è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 2 D. Igs. n. 159 del 2011 e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che non vi era prova della sussistenza del reato contestato, non essendo le dichiarazioni del teste verbalizzante idonee a garantire che l'imputata non si trovasse nella propria abitazione; ritenuto che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, siccome interamente versato in fatto e che deduce censure tese ad ottenere un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato, invero, che la ricorrente non si confronta con la piana ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale ella era certamente fuori dell'abitazione al momento del controllo, come si evince dalle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria m.11o Fontana Basile, il quale ha dichiarato di aver distintamente udito il suono del campanello proveniente dall'appartamento dell'imputata stessa, sicché apodittica è l'affermazione contenuta nel ricorso (non a caso espressa in termini meramente ipotetici) secondo la quale detto suono avrebbe potuto provenire da altro appartamento dello stabile; ricordato che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) e che non è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Parole chiave

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testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone verosimiglianza dei motivi d'asilo testimone a discarico censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAVOGLIA INES natm NAPOLI il 29/10/1974 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ines Buonavoglia ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D. Igs. n. 159 del 2011 e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che non vi era prova della sussistenza del reato contestato, non essendo le dichiarazioni del teste verbalizzante idonee a garantire che l'imputata non si trovasse nella propria abitazione; ritenuto che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, siccome interamente versato in fatto e che deduce censure tese ad ottenere un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato, invero, che la ricorrente non si confronta con la piana ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale ella era certamente fuori dell'abitazione al momento del controllo, come si evince dalle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria m.11o Fontana Basile, il quale ha dichiarato di aver distintamente udito il suono del campanello proveniente dall'appartamento dell'imputata stessa, sicché apodittica è l'affermazione contenuta nel ricorso (non a caso espressa in termini meramente ipotetici) secondo la quale detto suono avrebbe potuto provenire da altro appartamento dello stabile; ricordato che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) e che non è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 r del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere est