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Ordinanza — n. 12279/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for procedural violation of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sejdic Meira and Osmanovic Nadia inadmissible. The appellants challenged a sentence based on a plea bargain, arguing a lack of reasoning, but their grounds were proposed outside the statutory exceptions for appealing such judgments. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory reasons, rendering the generic challenge procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless based on the express will of the accused, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility Cassazione ordinanza motivation defect spese processuali sentenza penale commisurazione della pena per rapina esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestano genericamente un vizio motivazionale, non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Legge n. 103 del 107
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEJDIC MEIRA nato a ROMA il 19/02/1984 OSMANOVIC NADIA nato a ROMA il 04/02/1998 avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di ROMA Ldato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SEJDIC MEIRA e OSMANOVIC NADIA ricorrono avverso la sentenza emessa in data 16 maggio 2022 dal Tribunale di Roma che, con procedimento ex art. 444, cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.4, cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestano genericamente un vizio motivazionale, non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.103 del 107, che ha stabilito che l'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consi41ere etensore i