Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds for challenging a plea agreement sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for challenging plea agreement sentences. The appellant, Finazzo Giuseppe, sought to overturn a sentence concordated with the public prosecutor for attempted theft, but the court found his arguments did not align with the limited exceptions established by Legislative Decree 103/2017. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINAZZO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980 avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAtdato avviso alle parti; 71 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Finazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato ex art, 444 cod,proc.pen. la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di furto tentato; Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022