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Ordinanza — n. 12277/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12277/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO RAFFAELE nato a TORINO il 10/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Peluso Raffaele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera, che ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen. e 4 L. 110/75 Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 12277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen. e 4 L. 110/75 Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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remissione della pena reati violenti porto abusivo di armi riscossione di pene pecuniarie azione penale privata infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
artt. 610 cod. pen
la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO RAFFAELE nato a TORINO il 10/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Peluso Raffaele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera, che ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen. e 4 L. 110/75 Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;• P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigli gf.e eten