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Ordinanza — n. 12276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAATAOUI ABDELFATTAH nato il 25/01/1989 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti;-i udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che El Maataoui Abdelfattah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha ridotto la pena inflittagli per il reato di lesioni personali in un anno e due mesi di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che quanto sopra esposto è ancor più evidente nel caso in esame, giacchè l'imputato con l'atto di appello non aveva contestato l'affermazione di responsabilità, articolando unicamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato rideterminato dalla Corte territoriale recependo l'accordo raggiunto sul punto dalla pubblica accusa con l'imputato, il quale non può di conseguenza dolersene in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena riduzione della pena attenuazione libera della pena revisione del trattato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod.proc.pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAATAOUI ABDELFATTAH nato il 25/01/1989 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti;-i udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che El Maataoui Abdelfattah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha ridotto la pena inflittagli per il reato di lesioni personali in un anno e due mesi di reclusione;

Considerato che il ricorrente propone due motivi di doglianza, denunziando violazione di legge e correlato vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla eccessività della pena; Rilevato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);

Considerato che quanto sopra esposto è ancor più evidente nel caso in esame, giacchè l'imputato con l'atto di appello non aveva contestato l'affermazione di responsabilità, articolando unicamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato rideterminato dalla Corte territoriale recependo l'accordo raggiunto sul punto dalla pubblica accusa con l'imputato, il quale non può di conseguenza dolersene in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglier nsore I-