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Ordinanza — n. 12275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived non-punishment grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to justify why they were not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea bargaining provisions, the second-instance judge is not required to address non-punishment causes when the defendant has waived those specific grounds, limiting review to unwaived issues.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargaining appeals, the court cannot review waived non-punishment grounds or generic mitigating circumstances as they fall outside the scope of the devolutive effect and the defendant's renunciation.

Parole chiave

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plea bargaining appeal waived grounds non-punishment causes inadmissible appeal Article 129 code renunciation of appeals second instance judge contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
Considerato che con un unico motivo di ricorso De Feudis e Dellerba denunziano il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che con un unico motivo di ricorso De Feudis e Dellerba denunziano il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che con un unico motivo di ricorso De Feudis e Dellerba denunziano il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione e tenuto conto della rinunzia dell'imputato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FEUDIS GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/11/1985 COBUZZI ROCCO RENATO nato a FOGGIA il 27/03/1978 DELLERBA ALESSANDRO VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/07/1986 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cobuzzi Rocco Renato, De Feudis Giuseppe e Dellerba Alessandro Vincenzo ricorrono, per il tramite dei loro difensori, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, pronunciata nei loro confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Considerato che con un unico motivo di ricorso De Feudis e Dellerba denunziano il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato, inoltre, che Cobuzzi con il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, mentre con il secondo motivo lamenta il medesimo vizio in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione e tenuto conto della rinunzia dell'imputato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa dell