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Ordinanza — n. 12272/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maamori El Boudali inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the first-instance judgment failed to properly grant these circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient as it referenced decisive elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a congruous reference to decisive elements, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal insufficient reasoning Cassation procedure procedural costs lesioni personali azione civile tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAMORI EL BOUDALI nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Maamori El Boudali ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 4 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglier esterisore