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Ordinanza — n. 12270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal acquittal due to statute of limitations and civil liability confirmation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to dismiss criminal proceedings due to the statute of limitations. The appellant argued for violation of procedural law and defense rights regarding the Public Prosecutor's request to confirm civil liabilities. The court rejected these claims as unfounded, noting that the appellate judge's evaluation of civil statutes aligns with legal norms and that the appellant's factual complaints lacked logical basis.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: When the public prosecutor requests confirmation of civil liabilities in an appeal where criminal proceedings are dismissed for statute of limitations, the appellate court must evaluate the civil complaint, and appeals challenging this procedural step are inadmissible if they lack substantive merit.

Parole chiave

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statute of limitations civil liability confirmation inadmissible appeal public prosecutor request procedural violation claim restituzione e risarcimento riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFALDI MARIA nato a FRASSINORO il 04/04/1939 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ruffaldi Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato ascrittole estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge processuale, con lesione del diritto di difesa dell'imputato, è manifestamente infondato, giacché la circostanza che il Pubblico Ministero abbia chiesto la conferma delle statuizioni civili è in linea con il dato normativo, secondo il quale il giudice di appello che dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione deve valutare l'atto di impugnazione agli effetti civili; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto, con il quale si denunziano vizi motivazionali e travisamento della prova in ordine alla conferma della responsabilità ai fini civili, articola doglianze in punto di fatto e volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali (in tal senso si denuncia l'erronea valutazione delle deposizioni dei testi e la valutazione di attendibilità operata dai giudici di merito), a fronte di motivazione non apparente né viziata nel suo percorso logico-argomentativo;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigli7