Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise bankruptcy charge in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the complainant failed to raise the issue of documentary bankruptcy as a specific ground for appeal, violating procedural requirements. The appellant argued that excluding this fact would alter the balance of interests regarding the continuation of bankruptcy proceedings, but the court found the appeal grounds logically dependent on the inadmissible first point. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.; The appeal is inadmissible if a ground for appeal was not properly deduced as a specific complaint in the appeal judgment, and arguments dependent on an inadmissible ground are likewise rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI ALBERTO nato a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO il 04/07/1945 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Poli Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del predetto in ordine ai reati di cui all'art. 216, 217, 223 I. fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso pronunciamento del giudice di merito circa la sussistenza del fatto di bancarotta documentale, è precluso perché la doglianza non risulta essere stata dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., risultano manifestamente infondati nella misura in cui, da un lato, postulano logicamente l'accoglimento del primo motivo di ricorso, a sua volta inammissibile (la parte adduce che, esclusa la bancarotta documentale, residuerebbe solo quella distrattiva, così venendo meno i presupposti per la continuazione fallimentare di cui all'art. 219 I. fall.) e, dall'altro lato, è comunque manifestamente infondato, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, laddove la motivazione risulti sufficiente, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 I