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Ordinanza — n. 12264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUZEY PARDMOND nato il 12/09/1980 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che con la impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Aguzey Pardmond era stato ritenuto responsabile del reato punito dagli artt. 477 e 482 cod.pen., per avere contraffatto la patente internazionale di guida apponendovi la propria fotografia e i propri dati anagrafici;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie costruzioni non autorizzate violazione delle distanze dai confini legittimazione a contestare licenza divieto di costruzione di diritto pubblico legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUZEY PARDMOND nato il 12/09/1980 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che con la impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Aguzey Pardmond era stato ritenuto responsabile del reato punito dagli artt. 477 e 482 cod.pen., per avere contraffatto la patente internazionale di guida apponendovi la propria fotografia e i propri dati anagrafici;

Rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono pedissequamente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello e su di essi la Corte territoriale ha reso motivazione congrua, corretta in diritto e esente da vizi logici; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, giacché la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della condizione di non punibilità evidenziando come l'offesa del bene giuridico non possa ricondursi nell'alveo della particolare tenuità, anche tenuto conto del fatto che il falso ha riguardato "due distinti documenti abilitativi alla circolazione stradale, entrambi di buona fattura" (ultima pagina della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 23 novembre 2022 Il consig ere e