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Ordinanza — n. 12258/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12258/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENI DOMENICO NICOLA nato a MESSINA il 06/12/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Freni Domenico Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare; Considerato che i due motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia cattiva gestione lotta contro la frode reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENI DOMENICO NICOLA nato a MESSINA il 06/12/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Freni Domenico Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare; Considerato che i due motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Considerato, comunque, che il giudizio sulla pena è stato corgruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli arti:. 132 e 133 cod. pen.;Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è nuovo perché non risulta proposto con l'atto di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos