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Ordinanza — n. 12256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUEZ ANTONIO nato a VEGLIE il 20/11/1950 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Suez Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen; Ordinanza — n. 12256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione alla caviglia lesione corporale da infortunio danno ai denti trauma alla mano lesione alla spalla causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUEZ ANTONIO nato a VEGLIE il 20/11/1950 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Suez Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi motivazionali riguardanti la sussistenza della legittima difesa in un luogo di privata dimora, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta travisamento della prova in riferimento alle dichiarazioni rese dai testi, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gvembre 2022 Il co