Ordinanza — n. 12255/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FASCETTO TAMBURINO GIUSEPPE nato a CAPIZZI il 23/06/1977 nel procedimento a carico di: PETROLO BRUNO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 06/06/1966 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fascetto Tamburino Giuseppe, quale parte civile del procedimento avverso Petrolo Bruno, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha riformato la pronunzia di primo grado ed assolto l'imputato dal reato di minaccia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FASCETTO TAMBURINO GIUSEPPE nato a CAPIZZI il 23/06/1977 nel procedimento a carico di: PETROLO BRUNO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 06/06/1966 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fascetto Tamburino Giuseppe, quale parte civile del procedimento avverso Petrolo Bruno, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha riformato la pronunzia di primo grado ed assolto l'imputato dal reato di minaccia;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FASCETTO TAMBURINO GIUSEPPE nato a CAPIZZI il 23/06/1977 nel procedimento a carico di: PETROLO BRUNO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 06/06/1966 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fascetto Tamburino Giuseppe, quale parte civile del procedimento avverso Petrolo Bruno, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha riformato la pronunzia di primo grado ed assolto l'imputato dal reato di minaccia;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere,,e(st sore Il