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Ordinanza — n. 12253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGLIO DAVIDE nato a LIPARI il 02/01/1984 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Scoglio Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 56-610, 582, 635 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato), non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 99 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 12253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevata anche la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza in ordine alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. (tra le molte, Sez. 2 , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Rv. 281229 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento reati violenti violenza domestica azione civile aggressione fisica lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 99 comma 4 cod. pen
Rilevata anche la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza in ordine alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGLIO DAVIDE nato a LIPARI il 02/01/1984 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Scoglio Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 56-610, 582, 635 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato), non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello ed è manifestamente infondato, perché denunzia la manifesta illogicità di una motivazione che invece è congrua, lineare e coerente (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); Considerato che con lo stesso secondo motivo il ricorrente propone doglianze afferenti alla mancata esclusione della recidiva specifica e reiterata, che, oltre ad essere aspecifiche, si rivelano manifestamente infondate, giacché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Rilevata anche la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza in ordine alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. (tra le molte, Sez. 2 , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Rv. 281229 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consig