Ordinanza — n. 12251/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULLI GIOVANNI nato a MESSINA il 02/07/1973 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cullì Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 477 - 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della. Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULLI GIOVANNI nato a MESSINA il 02/07/1973 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cullì Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 477 - 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della. Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2022 Il cons