Ordinanza — n. 12250/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECIS MASSIMILIANO nato a IMPERIA il 03/11/1976 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Massimiliano Lecis ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui in sostanza si censura, sotto l'egida formale della violazione di legge, la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del cligs., n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECIS MASSIMILIANO nato a IMPERIA il 03/11/1976 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Massimiliano Lecis ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui in sostanza si censura, sotto l'egida formale della violazione di legge, la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del cligs., n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2022 re