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Ordinanza — n. 12248/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's partial acquittal and civil liability, but the court found the arguments to be mere complaints about facts rather than specific legal violations. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify precise errors in the lower court's reasoning or judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of complaints regarding facts without pointing out specific legal errors or misinterpretations of procedural rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of legal grounds factual disagreement court costs commisurazione della pena per rapina altri capi d'accusa altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Rv. 186722
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLERUZZO GIUSEPPE nato a MESSINA il 31/07/1955 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Giuseppe Alleruzzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata e lo ha condannato per il solo reato di lesioni personali aggravate;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è deducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata revoca delle statuizioni civili e della condanna al pagamento della provvisionale, oltre ad essere generico non è consentito in sede di legittimità, poiché il provvedimento con il quale il giudice di • merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.

U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Rv. 186722); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigjfere es iensore