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Ordinanza — n. 12246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO COSTANZO nato a PATTI il 04/06/1970 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rizzo Costanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO COSTANZO nato a PATTI il 04/06/1970 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rizzo Costanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica risarcimento per atto illecito eccesso di legittima difesa lesioni conseguenti tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO COSTANZO nato a PATTI il 04/06/1970 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rizzo Costanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2,3 novembre 2022 Il consigliere