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Ordinanza — n. 12245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTILLO UGO nato a NAPOLI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Santillo Ugo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 497 bis cod.pen ; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che manifestamente infondate sono le doglianze con le quali si contesta il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti e recidiva, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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documenti d'identità uso di un documento falso uso di false generalità frode alla legge sugli stranieri uscita illegale dal paese contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è manifestamente infondato, perché integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTILLO UGO nato a NAPOLI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Santillo Ugo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 497 bis cod.pen ; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag 3 della sentenza impugnata);

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è manifestamente infondato, perché integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, Itn indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso (Sez. 5, Sentenza n. 40272 del 11/07/2016 , Rv. 267791);

Ritenuto che manifestamente infondate sono le doglianze con le quali si contesta il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti e recidiva, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consi