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Ordinanza — n. 12244/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new trial based on alleged errors in applying the false accusation statute and specific sentencing provisions, but these claims were deemed generic and insufficiently critical. The court rejected the arguments as repetitive of previously examined points and lacking decisive new content.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack necessary critical analysis of the lower court's reasoning, or are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed.

Parole chiave

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false accusation conviction inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis procedural costs Cassation procedure repetitive arguments reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 496 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI NICOLA nato a MADDALONI il 22/09/1972 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lombardi Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è versato in fatto e generico, giacché le censure non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere ,esteh-Ore Il ente