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Ordinanza — n. 12242/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated assault conviction for manifestly unfounded lack of leniency argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Tripodi Vincenzo and Girone Alessia inadmissible regarding their conviction for aggravated assault. The appellants argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code due to the particular leniency of the crime, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision relied on the appellate court's valid assessment of the injury severity, aggression modes, and lack of repentance, rejecting the civil party's request for cost reimbursement as it offered no specific contribution to the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the appellate court's exclusion of particular leniency is based on congruent and non-manifestly illogical arguments regarding injury severity and lack of repentance.

Parole chiave

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aggravated assault conviction particular leniency appeal inadmissibility manifestly unfounded Article 131-bis Penal Code azione civile lesioni personali lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIPODI VINCENZO nato a MESSINA il 16/03/1992 GIRONE ALESSIA nato a MESSINA il 21/08/1991 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tripodi Vincenzo e Girone Alessia ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale contestano il diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di Appello ha escluso la configurabilità della particolare tenuità valutando (con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche) "la gravità delle lesioni inferte, le modalità dell'aggressione e l'assenza di alcuna resipiscenza manifestata per la biasimevole condotta" (pagina 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716) P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso ft23 n embre 2022 Il consig