Ordinanza — n. 12236/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che De Simone Raffaele ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato previsto dall'art. 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 482 cod. pen; Ordinanza — n. 12236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che De Simone Raffaele ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato previsto dall'art. 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 , Il consigliere est nsore idente