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Ordinanza — n. 12233/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Esposito inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient motivation. The court ruled that the lower court had already addressed the genericity of the complaint in the appeal and provided a congruent reference to decisive elements, satisfying established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the first-instance judgment sufficiently references the decisive elements regarding the denial of generic mitigating circumstances, as required by consolidated case law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient motivation appellate court reasoning court costs order minaccia alla sicurezza pubblica aggressione fisica risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RAFFAELE nato a CAIVANO il 25/03/1966 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Esposito Raffaele ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di lesione e minaccia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, non soltanto il giudice di appello ha motivato riguardo alla genericità dell'analoga doglianza proposta con l'appello ma, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 noven)bre 2022 Il Cons