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Ordinanza — n. 12232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO il 06/03/1973 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; Rilevato che Marra Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per il reato previsto dall'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 457 cod. pen; Ordinanza — n. 12232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico riproduzione e imitazione di biglietti di banca abuso di carte-chèques bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Considerato inoltre, che il motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod.
art. 457 cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO il 06/03/1973 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; Rilevato che Marra Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per il reato previsto dall'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato inoltre, che il motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere • desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014 Rv. 261246);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglier este sore Il pr en