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Sentenza — n. 12229/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARRIGONI ALESSANDRO nato a MILANO il 20/09/1993 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Arrigoni Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il suddetto imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali. Con il ricorso vengono proposti tre motivi, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato, al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al diniego dell'attenuante specifica della riparazione del danno.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 29 luglio 2014. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. La sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle), non essendovi costituzione di parte civile. p. q. m.

Parole chiave

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caso di rigore personale risarcimento del danno alla persona risarcimento del danno lesione al ginocchio responsabilità personale affezione accertata dopo il servizio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il ricorso vengono proposti tre motivi, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato, al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARRIGONI ALESSANDRO nato a MILANO il 20/09/1993 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Arrigoni Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il suddetto imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali. Con il ricorso vengono proposti tre motivi, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato, al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al diniego dell'attenuante specifica della riparazione del danno.

I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 29 luglio 2014. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. La sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle), non essendovi costituzione di parte civile. p. q. m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere