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Ordinanza — n. 12227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SETZU IGNAZIO nato a FURTEI il 11/10/1958 nel procedimento a carico di: LADU PIERPAOLO nato a CAGLIARI il 10/04/1972 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; Rilevato che Setzu Ignazio ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha assolto Ladu Pierpaolo dall'imputazione di lesioni personali con la formula "perché il fatto non sussiste";

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, propone doglianze generiche, che si limitano a contestare apoditticamente il ribaltamento del giudizio di condanna in primo grado, non confrontandosi con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione al piede inesigibile malgrado lesioni salute lesione personale semplice risarcimento del danno alla persona azione civile lesione alla spalla
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SETZU IGNAZIO nato a FURTEI il 11/10/1958 nel procedimento a carico di: LADU PIERPAOLO nato a CAGLIARI il 10/04/1972 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; Rilevato che Setzu Ignazio ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha assolto Ladu Pierpaolo dall'imputazione di lesioni personali con la formula "perché il fatto non sussiste";

Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, propone doglianze generiche, che si limitano a contestare apoditticamente il ribaltamento del giudizio di condanna in primo grado, non confrontandosi con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il pre te