Italian Court dismisses appeal as generic denial of liability lacks specific factual argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Rosa, De Rosa, and Ciaschetti inadmissible. The appellants challenged the appellate court's re-determination of liability for stalking, arguing the decision ignored the temporal distance from the complaint. The court rejected this because the appeal merely asserted a lack of responsibility without providing specific factual arguments or evidence to support the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, consisting only of a bare assertion of non-liability without specific factual arguments or evidence to substantiate the challenge to the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA NICOLA nato a VACRI il 03/01/1944 DE ROSA GIOVANNI nato a GUARDIAGRELE il 24/04/1983 CIASCHETTI LAURA nato a CHIETI il 05/02/1945 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; Rilevato che De Rosa Nicola, De Rosa Giovanni e Ciaschetti Laura ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena per il reato di atti persecutori;
Considerato che il motivo di ricorso, di censura della motivazione della sentenza in riferimento all'affermazione di responsabilità, anche alla luce della distanza temporale dei fatti dalla querela, è del tutto generico, limitandosi la doglianza ad una assertiva negazione della responsabilità dei ricorrenti per i fatti in contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliare estensore Il pré,d ente