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Ordinanza — n. 12225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODDE SANDRO nato a GONI il 17/03/1956 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Todde Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il suddetto imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità e, segnatamente, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è generico, perché non si confronta con la puntuale motivazione della pronunzia impugnata, la quale, in termini immuni da vizi logici, ha evidenziato, per un verso, le ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e, per altro verso, l'irrilevanza dell'invalidità (severo deficit di forza prensile e grave impotenza del pugno) del ricorrente, ritenuta non incompatibile con la dinamica dei fatti in contestazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODDE SANDRO nato a GONI il 17/03/1956 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Todde Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il suddetto imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità e, segnatamente, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è generico, perché non si confronta con la puntuale motivazione della pronunzia impugnata, la quale, in termini immuni da vizi logici, ha evidenziato, per un verso, le ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e, per altro verso, l'irrilevanza dell'invalidità (severo deficit di forza prensile e grave impotenza del pugno) del ricorrente, ritenuta non incompatibile con la dinamica dei fatti in contestazione;

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona lesione alla spalla lesione personale semplice corresponsabilità della vittima lesione al piede trauma alla mano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODDE SANDRO nato a GONI il 17/03/1956 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Todde Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il suddetto imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità e, segnatamente, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è generico, perché non si confronta con la puntuale motivazione della pronunzia impugnata, la quale, in termini immuni da vizi logici, ha evidenziato, per un verso, le ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e, per altro verso, l'irrilevanza dell'invalidità (severo deficit di forza prensile e grave impotenza del pugno) del ricorrente, ritenuta non incompatibile con la dinamica dei fatti in contestazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere s