Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12221/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIO nato a NAPOLI il 26/05/1954 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Russo Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Con l'unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato allega che quest'ultimo è deceduto in Napoli in data 1 dicembre 2021. 3. L'intervenuta morte del ricorrente, attestata nel certificato allegato al ricorso, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. p. q. m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 23 n

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, artt. 150 cod. pen; Sentenza — n. 12221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Russo Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Con l'unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato allega che quest'ultimo è deceduto in Napoli in data 1 dicembre 2021. 3. L'intervenuta morte del ricorrente, attestata nel certificato allegato al ricorso, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. p. q. m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 23 n

Parole chiave

Generato dall'IA
disposizione a causa di morte atto di morte decesso del coniuge assassinio assicurazione in caso di morte vecchiaia e morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Il difensore di Russo Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen..
artt. 150 cod. pen
L'intervenuta morte del ricorrente, attestata nel certificato allegato al ricorso, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIO nato a NAPOLI il 26/05/1954 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Russo Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Con l'unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato allega che quest'ultimo è deceduto in Napoli in data 1 dicembre 2021. 3. L'intervenuta morte del ricorrente, attestata nel certificato allegato al ricorso, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. p. q. m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 23 n