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Ordinanza — n. 11888/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic merit-based criticisms lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Nucera's appeal against the Trieste Court of Appeal's conviction for theft inadmissible. The appellant argued against the conviction and the non-application of the exemption from punishment, but the court found these arguments merely repetitive of issues already decided by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it consisted of generic criticisms rather than specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on generic criticisms of the merits or mere reproduction of already decided points are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit criticism repetitive arguments theft conviction exemption from punishment pena pecuniaria non riscuotibile inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in assenza di uno specifico confronto del ricorrente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata;
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in assenza di uno specifico confronto del ricorrente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata;
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nucera Filippo, nato a Domodossola il 21.03.1953 avverso la sentenza del 23/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed inerenti al merito; Considerato, in particolare, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, da una parte, circa la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, là dove ha osservato che la tesi difensiva non era suffragata dalle risultanze probatorie, da cui emergeva che l'imputato era stato rinvenuto in strada al di fuori dell'orario consentito, senza che fosse stato dato avviso all'autorità, e che le giustificazioni fornite erano a tal fine irrilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in assenza di uno specifico confronto del ricorrente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e ensore